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Roma, 23 dicembre 2016

 

Circolare n. 209/2016

 

Oggetto: Lavoro – Distacco transnazionale – Chiarimenti sull’obbligo di comunicazione preventiva – Circolare Min. Lavoro n. 3 del 22.12.2016.

 

In prossimità della scadenza del 26 dicembre data dalla quale, in base al d.lgvo 136/2016, le imprese distaccanti dovranno effettuare la comunicazione di distacco, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito. Come è noto, con la comunicazione in questione, da effettuarsi in via telematica al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco tramite il nuovo modello UNI_distacco_UE, le imprese dovranno fornire una serie di dati tra cui i propri riferimenti e quelli dell’impresa utilizzatrice, numero e generalità dei lavoratori distaccati, nonché data di inizio e fine del distacco.

La circolare ministeriale ha precisato in particolare che, nelle more di un chiarimento a livello europeo, il trasporto internazionale da e verso l’Italia è per il momento escluso dalla comunicazione in questione e che il mero transito sul territorio italiano, non configurando un distacco transnazionale, è totalmente escluso dal campo di applicazione del citato d.lgvo 136. Per quanto concerne invece il cabotaggio, che come è noto rientra nell’obbligo di comunicazione, è stato predisposto un modello provvisorio denominato UNI_CAB_UE che per il momento dovrà essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.

 

Tra le altre precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro si segnala in particolare che:

 

·  dal 26 dicembre p.v. e non oltre il 26 gennaio 2017 le imprese distaccanti dovranno comunicare i distacchi avvenuti successivamente al 22 luglio 2016 (data di entrata in vigore del d.lgvo 136/2016) sempre che gli stessi siano ancora in essere al 26 gennaio 2017;

 

·  le imprese distaccanti potranno effettuare un’unica comunicazione preventiva per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco anche laddove durata e luogo di lavoro siano diversi;

 

·  le violazioni relative al nuovo obbligo di comunicazione del distacco saranno punite con una sanzione amministrativa da 150 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato; le sanzioni non potranno in ogni caso essere superiori ai 150 mila euro e potranno essere ridotte qualora le imprese ottemperino in un secondo momento tramite il cosiddetto istituto della diffida (art. 13 del D.lgvo n. 124/2004.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.187/2016

 

Allegato uno

 

Lc/lc

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