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Roma, 23 dicembre
2016
Circolare n. 209/2016
Oggetto: Lavoro – Distacco transnazionale –
Chiarimenti sull’obbligo di comunicazione preventiva – Circolare Min. Lavoro n.
3 del 22.12.2016.
In
prossimità della scadenza del 26
dicembre data dalla quale, in base al d.lgvo
136/2016, le imprese distaccanti dovranno effettuare la comunicazione di distacco, il Ministero del Lavoro ha fornito
alcune precisazioni in merito. Come è noto, con la comunicazione in questione,
da effettuarsi in via telematica al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del
giorno antecedente l’inizio del distacco tramite il nuovo modello UNI_distacco_UE,
le imprese dovranno fornire una serie di dati tra cui i propri riferimenti e
quelli dell’impresa utilizzatrice, numero e generalità dei lavoratori
distaccati, nonché data di inizio e fine del distacco.
La
circolare ministeriale ha precisato in particolare che, nelle more di un
chiarimento a livello europeo, il trasporto internazionale da e verso l’Italia
è per il momento escluso dalla comunicazione in questione e che il mero
transito sul territorio italiano, non configurando un distacco transnazionale,
è totalmente escluso dal campo di applicazione del citato d.lgvo
136. Per quanto concerne invece il cabotaggio, che come è noto rientra
nell’obbligo di comunicazione, è stato predisposto un modello provvisorio
denominato UNI_CAB_UE
che per il momento dovrà essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo
Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.
Tra le
altre precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro si segnala in particolare
che:
·
dal 26 dicembre p.v. e non oltre il 26 gennaio
2017 le imprese distaccanti dovranno comunicare i distacchi avvenuti
successivamente al 22 luglio 2016 (data di entrata in vigore del d.lgvo 136/2016) sempre che gli stessi siano ancora in
essere al 26 gennaio 2017;
·
le imprese distaccanti potranno effettuare
un’unica comunicazione preventiva per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco
anche laddove durata e luogo di lavoro siano diversi;
·
le violazioni relative al nuovo obbligo di
comunicazione del distacco saranno punite con una sanzione amministrativa da
150 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato; le sanzioni non potranno in
ogni caso essere superiori ai 150 mila euro e potranno essere ridotte qualora
le imprese ottemperino in un secondo momento tramite il cosiddetto istituto
della diffida (art. 13 del D.lgvo n. 124/2004.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.187/2016
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